NAPOLI – “Lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971. Alla luce di tale consolidato orientamento, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.”
Con questo messaggio del 14 ottobre, la Direttrice generale dell’INPS comunica che non verrà più versato l’assegno di assistenza a tutte le persone con invalidità tra il 74% e il 99% che hanno un lavoro, a prescindere da quanto guadagnano. Bisognerà quindi essere inattivi, e non solo guadagnare meno di 4.931 euro annui, per poter ricevere un assegno di 287 euro al mese.
L’assegno mensile di assistenza spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa minima del 74%. In sostanza, se in Italia sei una persona con invalidità civile elevata che guadagna meno di 4.931, tramite un’occupazione lavorativa, non ricevi più dallo Stato il sostegno economico se non rinunci a quel lavoro.