Attualità

Covid-19, scatta la Zona Rossa: le regole e i divieti per le Festività Natalizie

Pubblicato

il

Oggi, 24 Dicembre, scatta la Zona Rossa sull’intero territorio italiano. Ci saranno dunque ulteriori regole e divieti da rispettare.

Il Natale si trascorrerà in famiglia e il coprifuoco scatterà sempre alle 22.

Di seguito le faq del Governo, che spiegano cosa si può fare e cosa è assolutamente vietato:

Dopo l’approvazione del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), sarà ancora possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in un’altra Regione?

Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento.

Sarà possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessità o di salute?

Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.

Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti?

Sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza. Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che:

  • nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
  • nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
  • sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.

In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? C’è un regime speciale nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio?

Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste?

Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.

Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un altro comune o in un’altra regione per turismo?

Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso. Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all’interno della stessa Regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli spostamenti per turismo:

  • all’interno dello stesso Comune;
  • dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime festività, si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?

Sì, come previsto dall’art.1, comma 3, del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Per quanto riguarda i negozi, restano aperti anche nei giorni rossi gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie, i tabaccai, le edicole, le librerie, i parrucchieri, le lavanderie. Chiusi i negozi di abbigliamento, le gioiellerie, i centri estetici, i centri commerciali (ad esclusione degli esercizi consentiti). Chiusi per tutto il giorno bar e ristoranti, ma sarà consentito prendere cibo da asporto: prevista la consegna a domicilio dalle 5 alle 22.

E’ consentito inoltre svolgere sia attività motoria, individualmente e in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione, sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto.

I fedeli si potranno recare a messa sia nei giorni rossi che in quelli arancioni purché muniti di autocertificazione. Nei giorni rossi si dovranno scegliere chiese vicine alla propria residenza, negli arancioni i fedeli potranno raggiungere qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 km.

Le feste all’interno di locali pubblici e privati sono sempre vietate.

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Popolari

Exit mobile version