ARZANO PROROGATI ALCUNI DIVIETI FINO AL 4 NOVEMBRE
Cautela nella decisione del governatore De Luca che, fino al 4 novembre, conferma il parziale Lockdown su Arzano. Una zona rossa atipica, nella quale molte categorie possono normalmente funzionare, persino i liberi professionisti. Sostanzialmente, ci sarà un filtro per deprimere la circolazione dei cittadini, ma per il resto molte attività potranno riaprire, a partire dai servizi alle persone (ad es. i parrucchieri).
Ecco l’annuncio.
4) COMUNE DI ARZANO: con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 4 novembre 2020, con riferimento al centro urbano di Arzano (NA), sono confermate le seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
d) sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.
– Sono pertanto sospese ad Arzano le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nel citato allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – non sospese, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari;
e) è fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal centro urbano per comprovati motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili; è in ogni caso consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1.4, e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.