OCCUPAVA ABUSIVAMENTE IL MARCIAPIEDE: CHIUSO PER TRE GIORNI ESERCIZIO COMMERCIALE
La norma violata prevede che, oltre alle sanzioni principali consistenti nell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, l’ufficio comunale competente (SUAP) provvede, come sanzione accessoria, alla chiusura dell’attività commerciale in attuazione della legge 77/97, art. 6, che sanziona l’occupazione di suolo pubblico in violazione di regolamenti comunali o di leggi da parte di operatori di commercio a posto fisso e su aree pubbliche.
Tale disposizione stabilisce che in caso di recidiva nella predetta violazione, l’ufficio comunale competente, dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni.
Da controllo effettuato dalla Polizia Locale il destinatario del provvedimento ha regolarmente ottemperato alla chiusura.
Lo stesso Ufficio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) sta già predisponendo ordinanze per altri locali che non rispettano le norme civiche.