Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca firma una nuova ordinanza inerente ai trasporti. L’ordinanza decorrerà a partire da oggi 3 giugno e avrà, salvo modifiche, validità fino al 15 giugno.
Nell’ordinanza si legge: per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è confermata la riattivazione dei servizi al 100% dell’ordinario, fatte salve diverse disposizioni degli Enti locali competenti, privilegiando
nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;
per i servizi di TPL marittimo, per garantire la continuità territoriale con le isole del Golfo, è disposta l’attivazione dei servizi programmati in ordinario nella misura del 100%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati. E’ fatto inoltre obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle
misure precauzionali, compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate dall’Unità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione.
Quanto al tema di ingressi e rientri nel territorio regionale:
A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, in conformità alla disciplina
statale vigente, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 15 giugno 2020 è fatto obbligo, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, ove
appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente
determinazione.
A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli- Afragola, Salerno,
Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio- Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali, o all’aeroporto, è fatto obbligo di:
sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 gradi, a test rapido Covid-19 ed eventuale tampone, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è demandata l’organizzazione di postazioni di verifica per la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti.