CAIVANO – “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire“. L’ex Consigliere Giuseppe Mellone, attualmente coordinatore cittadino di Forza Italia, letto il nostro articolo di ieri (leggi qui) tenta di correre ai ripari e lo fa nel modo in cui finora ha tentato di fare politica sul territorio, in maniera superficiale e sprovveduta, asserendo cose non vere, a tratti cercando di rigirare la frittata come già descritto nel nostro articolo e aggiungendo cose vere solo in parte. Ma siamo sicuri che la colpa non è sua, forse l’ex consigliere azzurro non si è nemmeno letto la sentenza del Consiglio di Stato che per chi volesse approfondire la questione la alleghiamo alla fine di quest’articolo. Ma veniamo ai fatti.
A mezzo Facebook, oltre le offese e gli improperi lanciati a nostro indirizzo – ma dei costumi degli ex consiglieri forzisti siamo abituati e lo abbiamo anche descritto ieri – l’ex consigliere Mellone scrive: “L’emissione della V rata della Tari è stata respinta dal Tar Campania prima e dal Consiglio di Stato dopo, solo perché approvate oltre tempo stabilito dalla legge. I competenti organi di Giustozia non si sono pronunciati sull’aumento del gettito TARI”. Forse l’ex consigliere pascarolese non sa che il TAR non entra nel merito semplicemente perché è un organo della magistratura amministrativa che si occupa di badare alle procedure e in tal senso stabilisce se un atto amministrativo abbia seguito l’iter burocratico esatto o meno, nei tempi e nelle modalità. Il Consiglio di Stato invece va oltre e non solo ammette che la deliberazione della quinta rata è stata redatta in ritardo ma scrive pure che il Commissario De Vivo non tiene conto che un Comune in dissesto deve seguire anche altre procedure e tenere conto della compensazione dei tributi TARI-Fatturazione della ditta dei rifiuti che equivale all’importo riportato sul PEF. Come di seguito si può leggere da questo estratto della sentenza: “Secondo i principi generali in materia di annualità dei tributi locali, la violazione del termine perentorio di approvazione del tributo non incide sulla legittimità degli atti comunali, ma esclusivamente sul regime di efficacia temporale,…
…Ma nel caso specifico va puntualizzato che se tale è la norma generale, va rammentato che i Comuni in stato di dissesto va applicato l’art. 251 comma 5 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce espressamente che “Per il periodo di cinque anni, decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell’organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto”.
Lo stato di dissesto per il Comune di Caivano è stato dichiarato il 18 giugno 2016, mentre la delibera del Commissario straordinario di approvazione delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 è stata emessa in data 4 dicembre 2017…
…per concludere il Comune di Caivano commissariato non ha rispettato nemmeno i termini specifici sopraddetti e dunque la delibera sugli aumenti non può essere applicata al 2017 ed in teoria dovrebbe slittare al 2018, riformando sul punto la motivazione data dal Tribunale amministrativo campano sull’annullamento in radice”.
Ovviamente, questo cosa vuol dire, lo scriviamo per tutti quelli che non comprendono il gergo tecnico e per quelli che non si sono letti la sentenza che la mancata applicazione dell’art.251 fa decadere interamente la deliberazione e pertanto tale aumento doveva slittare al 2018, ma siccome nel 2018 sono stati calcolati e quindi spalmati nelle quattro rate anche gli aumenti calcolati nel 2017, i caivanesi si sono ritrovati a pagare illegittimamente, in maniera anticipata di anno in anno. Di conseguenza non è vero neanche ciò che asserisce il Mellone quando scrive: “la battaglia politica per la riduzione della Tari che i consiglieri di Forza Italia hanno portato avanti, è stata sempre interpretata nei termini di una doverosa attività politica e istituzionale a tutela dei diritti dei cittadini”.
Perché nella loro battaglia al sindaco Monopoli che attuando le stesse misure del PEF del 2016 osservava a pieno l’art. 251 comma 5 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e conclusasi con la deliberazione del Commissario De Vivo hanno innescato un circolo vizioso che comporterà un buco nelle casse comunali che supererà di gran lunga il milione di euro, visto che se la quinta rata doveva essere spalmata nel 2018, così come asserisce il Consiglio di Stato, quello che invece è stato spalmato nel 2018, di conseguenza doveva essere pagato nel 2019 e così via…
Ai tanti numerosi ipotetici ricorsi che arriveranno da chi con tanti sacrifici ha già pagato profumatamente il Comune di Caivano chi ne risponderà? Ovviamente sempre e solo i cittadini caivanesi, non di certo l’ex consigliere Giuseppe Mellone con la sua pancia vuota come tenta di comunicarci attraverso il suo post.
Quindi è proprio vero ciò che recita l’immagine a corredo del suo post: “Parlare con la testa vuota è molto peggio che parlare con la bocca piena”. Peccato però che la testa vuota risulta sempre averla chi non legge, chi ignora e chi non si informa.
Leggi qui la Sentenza Consiglio di Stato PPG.