E’ il Tribunale di Milano a dover valutare la sospensione o meno dell’esercizio dell’acciaieria dell’ex Ilva di Taranto, qualora fossero presenti pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e la salute umana.
Ad affermarlo è una sentenza della Corte Ue. Per il tribunale con sede a Lussemburgo, il punto nevralgico della sentenza sull’ex Ilva di Taranto è che l'”inquinamento” ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali include i danni all’ambiente e alla salute umana.
La valutazione preliminare dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria ex Ilva deve quindi costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio previsti da tale direttiva.
E nel procedimento di riesame occorre considerare le sostanze inquinanti connesse all’attività dell’installazione, anche se non sono state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, l’esercizio dell’installazione dovrà essere sospeso.