AFRAGOLA – Oramai il caso dell’appalto per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica di € 6.703.020,00 + iva affidato alla Costruzioni Cinquegrana srl sta diventando una telenovela. Siamo già alla terza puntata e quasi quasi dispiace che la produzione di questa soap sia targata Minformo, visto che gli afragolesi dovranno apprendere da questa testata tutte le stranezze e le coincidenze del caso. Ma andiamo ai fatti di quest’altro episodio.
Oggi ricorreva l’ultimo giorno utile per poter accedere ai fondi PNRR del progetto legato al bando di gara di cui sopra. Oltre questa data, se l’Amministrazione afragolese non fosse stata in grado di espletare, con tanto di affidamento, la gara pubblica, avrebbe perso l’accesso ai fondi e quindi anche ai futuri 15 milioni di euro.
Premesso questo, saltano subito agli occhi due enormi coincidenze, la prima è quella che stando a quanto riportato dalla tabella punteggi che hanno visto la ditta frattese mettere le mani sull’appalto, appare evidente che all’interno di questa gara pubblica ci fosse un’anomalia. Anomalia di cui la CUC (Centrale Unica di Committenza) è obbligata ad effettuare il giudizio di anomalia secondo l’Art. 97 comma 3 del Codice degli Appalti ma ciò non ha fatto e la seconda coincidenza è che non a farlo è stata la CUC di Nola, ossia quella centrale scelta proprio pochi mesi fa dall’Amministrazione Pannone con tanto di stupore e perplessità di chi non sapeva che forse, all’interno di questa centrale sarebbe stato comodo interloquire e far sapere, se non decidere, qualche scelta dal punto di vista amministrativo. Ma entriamo nel merito.
Secondo l’Art. 97 del Codice Appalti: “Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta”. Il comma 3 prevede, invece che gli operatori economici sono tenuti a fornire alla stazione appaltante spiegazioni sul prezzo o sui costi: “quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”.
Ora, premesso che in presenza di offerte che risultino aver superato i quattro quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri qualitativi e quantitativi, la Stazione appaltante è, quindi, tenuta ad effettuare il giudizio di anomalia, mentre la scelta se procedere al giudizio è rimessa alla discrezionalità della stessa qualora elementi specifici inducano a ritenere che l’offerta non sia congrua, seria e sostenibile. La disciplina dell’art. 97, comma 3, Codice dei contratti pubblici è, del resto, espressamente richiamata dal Capitolato d’Oneri, al punto 11.7 rubricato “anomalia”, recante la disciplina dettagliata del sub procedimento di verifica dell’anomalia affidato al RUP coadiuvato, se ritenuto necessario, dalla Commissione.
Appare evidente l’illegittimità dell’operato della Stazione appaltante, la quale ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico senza sottoporre l’offerta di quest’ultimo alla verifica di anomalia prescritta sia dall’art. 11.7 del Capitolato d’oneri, sia dall’art. 97, comma 1 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016. Ma come si verifica questa anomalia?
La Costruzioni Cinquegrana srl ha ottenuto un punteggio di 81.2 sull’offerta tecnica e 15 su quella economica. Ora fermo restando che per non essere giudicata anomala l’offerta non doveva superare i quattro quinti del tetto massimo stabilito in fase di pubblicazione di gara, vuol dire che considerando il tetto imposto dall’Amministrazione afragolese all’offerta economica pari a punti 85, l’offerta presentata dalla vincitrice non doveva superare i 68 punti. Così vale anche per il tetto imposto a quella economica che avendolo impostato a 15 punti – somma derivante da 10 per offerta economica più 5 dell’offerta tempo – la somma della vincitrice non doveva superare i 12 punti.
E come già ho anticipato in precedenza, a questo punto la CUC dei paesi nolani aveva per obbligo di legge, il dovere di verificarne l’anomalia. Ma c’è una coincidenza, l’ennesima, che fa pensare ad una forzatura in corso d’opera, ossia quella che se la Stazione appaltante avesse praticato il giudizio di anomalia, si sarebbe andati oltre la data di oggi e quindi persi non solo i fondi del PNRR ma anche l’opportunità per la città, per l’edilizia residenziale ma soprattutto per l’Amministrazione e per chi ha eterodiretto il tutto a partire dalla redazione del bando di gara. Tre indizi fanno una prova!