Il Ministero della Salute alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta ha diffuso una circolare contenente nuove misure di quarantena ed isolamento.
“Considerando:
- il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel
verbale n. 39 del 5 agosto 2021 in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarantena
precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, - i risultati dell’indagine rapida (quick survey) del 20 Luglio 2021 sulla prevalenza delle varianti
VOC (Variants Of Concern) di SARS-CoV-2 in Italia, in cui è emerso che la variante Delta ha
una prevalenza superiore al 94% ed è segnalata in tutte le Regioni/PA, sostituendo de facto la
variante Alfa1, - che l’attuale situazione epidemiologica comporta un sovraccarico dei sistemi territoriali e a
livello centrale nell’applicazione delle misure attualmente vigenti,”
il Ministero della Salute relativamente alla durata ed alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento ha effettuato alcuni aggiornamenti.
Per quanto riguarda la QUARANTENA:
-Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:
Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante
VOC sospetta o confermata (tutte le varianti). I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico
per la ricerca di SARS-CoV- 2.
I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc..
-Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:
Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento. I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2.
I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta
sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità
sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere
sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.
Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Laddove, infine, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, variante quest’ultima di rarissimo riscontro, considerate le evidenze sulla minore efficacia del vaccino 6 ChAdOx1 nei confronti della variante Beta3, restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021
Per quanto concerne l‘ISOLAMENTO, invece:
-Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).
In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).
I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il
sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno. Si raccomanda particolare cautela nell’applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato.
In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che restano la metodica di campionamento di prima scelta, il test molecolare su campione salivare può rappresentare un’opzione alternativa per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2.
Relativamente alle misure previste in caso di trasmissione tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento e che
presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in
isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere
riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a
condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi. In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi.