Dopo l’ordinanza del Sindaco di Pozzuoli che ha chiuso le spiagge libere e vietato i vari falò, anche Nicola Pirozzi, Sindaco di Giugliano, ha emanato l’ordinanza con la quale di fatto, vieta qualsiasi attività in spiaggia nella notte di Ferragosto: sono vietati eventi, faló e fuochi.
Di seguito il testo dell’Ordinanza:
“Premesso che in passato nel mese di Agosto ed in particolare nella notte di Ferragosto si sono registrati, sulle spiagge del litorale cittadino, episodi di assembramenti, accensione di fuochi e/o falò, con conseguente abbandono indiscriminato sull’arenile dei residui di dette attività di accensione e di rifiuti, in particolare di bottiglie di vetro; a causa dei predetti episodi, nelle giornate successive al Ferragosto sono state riscontrate notevoli difficoltà nelle
operazioni di pulizia e manutenzione delle spiagge libere e dei luoghi ad esse adiacenti, e nella libera fruizione delle stesse da parte della cittadinanza” si apre così l’Ordinanza del Primo Cittadino di Giugliano.
Che continua “Considerato che l’accensione di fuochi e falò rappresenta un pericolo ambientale, in particolare nella presente stagione, che vede un aumento esponenziale del fenomeno degli incendi su tutto il territorio nazionale, oltre che un pericolo per la pubblica e
privata incolumità; qualora tali abitudini venissero perpetuate anche nei giorni dell’imminente Ferragosto si lederebbero fortemente le misure contenitive imposte dal governo nazionale e da quello regionale contro la pandemia in corso, mettendo altresì in
forte pericolo la tutela della salute pubblica dei cittadini, attesa la potenzialità acclarata degli assembramenti di persone a favorire la trasmissione del CoronaVirus“.
Spiegando poi “E’ interesse di questo Ente garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle relative al contenimento dell’infezione da COVID-19, oltre che la libera e piena fruizione delle spiagge libere cittadine nei giorni successivi al Ferragosto da parte della cittadinanza; è assolutamente indispensabile evitare pertanto qualsiasi potenziale assembramento di persone, scongiurando le occasioni che possano dare luogo a situazioni di aggregazione, soprattutto serali e notturne, al fine di evitare la possibilità di contagio, ed a eventuali atti di inciviltà, vandalismo ed abbandono indiscriminato di rifiuti”
Aggiungendo poi quelli che sono gli oggetti dl provvedimento “Ritenuto pertanto necessario intervenire per prevenire gli episodi sopra richiamati, adottando un apposito provvedimento che salvaguardi la pubblica sicurezza dei cittadini, il decoro urbano, l’igiene pubblica e la salubrità dei luoghi pubblici; a tal fine, vietare sulle spiagge libere ricadenti nel Comune di Giugliano in Campania e nelle adiacenze di esse qualsiasi manifestazione pubblica e/o evento aggregativo, oltre a qualsiasi forma di stazionamento, attendamento, bivacco, campeggio, accensione di fuochi e/o falò, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e assimilati; vietare altresì qualsiasi forma di trasporto e detenzione di materiale astrattamente idoneo all’accensione di fuochi e/o falò, oltre che l’ abbandono di materiale di qualsiasi tipo e di rifiuti” .
“Visti:
– il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 ( Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche) che proroga, sino al 31.12.2021, lo stato di emergenza nazionale già dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13
gennaio 2021 e del 21 aprile 2021;
– gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che regolano il potere di ordinanza del Sindaco al fine di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e al fine prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”
– lo Statuto Comunale ordina
Per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono per ripetuti e trascritti, e al fine di salvaguardare, tutelare e preservare la sicurezza dei cittadini, l’igiene pubblica ed il decoro urbano del litorale cittadino e delle sue adiacenze che sulle spiagge libere ricadenti nel territorio del Comune di Giugliano in Campania è fatto divieto assoluto, dalle ore 21:00 del giorno 14 agosto 2021 alle ore 06:00 del giorno 15 agosto 2021:
- di svolgere manifestazioni pubbliche e private e/o eventi aggregativi di qualsiasi tipo;
- di installare tende e/o accampamenti di qualsiasi genere;
- di emettere suoni o rumori oltre i limiti e al di fuori delle vigenti leggi e dei vigenti
regolamenti; - di accendere o tentare di accendere, con qualsiasi tipo di combustibile, fuochi e/o falò;
- di detenere e trasportare qualsiasi tipo di materiale, anche soltanto astrattamente idoneo
all’accensione dei predetti fuochi e/o falò; - di vendere, anche nella forma di vendita tramite distributori automatici, di somministrare e
di consumare bevande in qualsiasi recipiente di vetro, ceramica o similari; - in ogni caso, di consumare bevande alcoliche, in qualsiasi recipiente contenute;
- di depositare o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione e del controllo sull’esatta osservanza della presente ordinanza.
Dispone
1 Che le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civili e penali e se non già sanzionate da specifica normativa, saranno punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centoventicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
2 che ai trasgressori sarà comminata la sanzione accessoria del sequestro, finalizzato alla confisca, del materiale
o di qualsivoglia attrezzatura utilizzata per gli scopi oggetto di divieto;
3 che i trasgressori potranno provvedere al pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981.