Il Tribunale di Napoli Nord, su proposta del Ministero dell’Interno, ha dichiarato incandidabili l’ex Sindaco di Sant’Antimo Aurelio Russo ed l’Assessore appartenente alla sua giunta, Teresa Pedata. E’ stata invece “assolto” l’altro Assessore, Ivana Tarantino.
Il tribunale di Napoli Nord, accolto parzialmente il ricorso con decisione in camera di consiglio dello scorso 10 settembre, ha dichiarato «Aurelio Russo e Teresa Pedata incandidabili alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del Comune di Sant’Antimo e alla presente pronuncia».
E’ stato invece rigettato il ricorso nei confronti di Ivana Tarantino. L’ex sindaco e l’ex assessore Pedata dovranno invece effettuare anche il pagamento delle spese del giudizio.
L’ex Sindaco aveva già commentato in passato l’eventuale scioglimento del Comune di Sant’Antimo, asserendo «Ho già detto che, pur avendone la possibilità, non ricorrerò al Tar contro il provvedimento di scioglimento per infiltrazione del Consiglio Comunale. I motivi li ho già spiegati: la democrazia a Sant’Antimo è malata da vent’anni. Occorrono poteri straordinari per farla guarire, che un Sindaco di certo non ha. Due anni sono lunghi, i Commissari non possono limitarsi a fare gli Ispettori, oppure ridursi ad incutere paura ai cittadini ed agli impiegati: durante l’intervento di bonifica, c’è bisogno di “tenere vivo” il paziente. La città deve essere rianimata. In questo momento, dopo un anno di gestione commissariale, è moribonda»
I due Assessori, l’una incandidabile, l’altra invece no erano rispettivamente Teresa Pedata assessore all’Igiene Urbana della lista Insieme, incarico revocato dall’ex sindaco Russo nel marzo 2019 a seguito di dissapori ed Ivana Tarantino, eletta consigliera comunale nella lista civica Nuovo Pensiero a sostegno del candidato di centrodestra Corrado Chiariello, passò poi in maggioranza ed entrò in giunta nell’aprile del 2019 con le deleghe all’Igiene, Cimitero, Protezione Civile, Servizi Demografici e Pon.
I fatti hanno avuto inizio quando il Ministero dell’Interno, in seguito agli accertamenti effettuati dalla commissione d’accesso e quella straordinaria, sentito il prefetto di Napoli, decise di chiedere l’incandidabilità nei confronti dell’ex primo cittadino e di due esponenti della sua giunta rifacendosi al comma XI de D.lgs 267/2000.
Quest’ultimo, infatti, recita: “Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa”.