E’ stato pubblicato in gazzetta il decreto Rilancio e con esso il bonus vacanze.
Come indicato nel decreto 34/2020 all’articolo 176 nel Capitolo VIII Capo 1 “Misure per il turismo e la cultura“, il bonus vacanze è utilizzabile in ambito nazionale – quindi solo in Italia – presso le strutture turistiche in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio di questa attività. Non è un buono spesa, ma un rimborso: l’80% dell’importo del bonus sarà uno sconto effettivo sulla fattura, il restante 20% viene applicato come imposta sul reddito del cittadino che lo utilizza.
Il bonus vacanze è destinato ai nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a 40mila euro ed il suo importo massimo è di 500 euro:
– Fino a 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona;
– Fino a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
– Fino a 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone.
Per ottenere il bonus vacanze sarà necessario effettuare un soggiorno presso una struttura ricettiva nell’arco di tempo che va dal 1° luglio al 31 dicembre.
Sarà inoltre necessario soddisfare questi criteri: le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione a favore dell’impresa turistica scelta; il totale del corrispettivo deve essere documentato mediante fattura elettronica o documento commerciale; il pagamento del servizio va corrisposto senza l’intermediazione di tour operator o piattaforme di prenotazione (come Booking o Airbnb).