La Prefettura di Avellino, Ufficio territoriale del Governo, riferendosi all’Ordinanza del Ministro della Salute e al DPCM del 22 Marzo 2020, ha chiarito i quesiti posti da alcuni sindaci.
In particolare il Protocollo della Prefettura precisa che, qualora nel Comune di residenza di un soggetto non esistano esercizi commerciali di vendita di generi alimentari e di prima necessità, si ritiene legittimo lo spostamento temporaneo in un Comune diverso da quello di residenza.
Il chiarimento della Prefettura deriva dall’esigenza di massima urgenza rientrante nella casistica delle ipotesi derogatorie di cui all’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute.