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CRISPANO. Anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso sullo scioglimento presentato dall’ex sindaco

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CRISPANO – Non c’è storia che tenga, la documentazione prodotta dalla Commissione d’Accesso e riportata nella relazione prefettizia appare inattaccabile. Le ingerenze della criminalità organizzata ci sono tutte e per Antonio Barra e i suoi consiglieri ricorrenti non c’è stato nulla da fare.

A nulla sono valse le difese costruite dall’avvocato Giuseppe Romano, tutte le tesi presentate dall’amministrativista sono state respinte. Le censure presentate dall’ex sindaco e dai suoi consiglieri di maggioranza sono state smontate a suon di fatti descritti e raccontati. In nessun caso il Consiglio di Stato ha dato torto al Ministero degli Interni che ha sciolto il Comune per ingerenze della criminalità organizzata e al Tribunale Amministrativo del Lazio che ha rigettato in Appello il ricorso dell’ex sindaco Antonio Barra.

Tutto vero quindi, secondo il Consiglio di Stato. In una parte della sentenza si legge: “L’assunto degli appellanti tuttavia non pare al Collegio condivisibile perché, al contrario, la sentenza impugnata si è fatta carico di esaminare e di confutare puntualmente le singole censure sviluppate dai ricorrenti in prime cure“. E nello specifico il Consiglio di Stato specifica che è priva di prove la censura secondo cui due candidati non avrebbero rinunciato alla competizione elettorale per le minacce ricevute – per aver rinvenuto, nei pressi delle proprie abitazioni, animali morti e agonizzanti (chiari simboli di avvertimento mafioso) avvolti in fogli di carta sui quali erano riportate frasi minatorie – perché, al contrario hanno rinunciato a partecipare alla competizione elettorale, senza che tale gravissimo episodio sia stato efficacemente smentito, al di là di tautologiche asserzioni, dagli odierni appellanti.

Respinge, inoltre, tutte le censure prodotte dalla difesa dell’ex sindaco per quanto riguarda la dimostrazione fatta dalla Prefettura sulle infiltrazioni mafiose circa i ventuno candidati gravati da precedenti penali, dichiarando non poco significativo il fatto anche a fronte di quanto affermato dai ricorrenti circa il calcolo che essi rappresentano solo il 12% dei candidati. Al contrario, la loro candidatura dimostra come nessun controllo sia stato operato dagli esponenti politici della lista nemmeno sui sottoscrittori.

Così come viene confermata l’ingerenza camorristica tra i festeggiamenti alla vittoria del sindaco Antonio Barra e la commistione tra camorra, festa del Giglio e consensi. Significativo è il passaggio della sentenza quando parla della Festa dei gigli e ricorda come l’allora reggente del clan egemone oltre ad invocare l’intervento del sindaco che, a loro dire, era pienamente a conoscenza della manifestazione e a rammaricarsi dell’assenza di questo, che durante la campagna elettorale si era presentato presso l’abitazione di ciascuno di loro per chiedere il voto. E come sempre si ravvisa nella sentenza del Consiglio di Stato nei rigetti delle censure prodotte, anche in questo caso il Presidente della Camera di Consiglio Franco Frattini dichiara che: “Il tentativo, da parte degli appellanti, di riversare sulla presunta negligenza di -OMISSIS- la responsabilità di quanto accaduto nel corso della -OMISSIS- non trova alcuna conferma negli atti di causa ed è smentito dalle risultanze recepite nella relazione della Commissione d’accesso e in quella prefettizia, alla cui ricostruzione il Collegio non intravede motivi attendibili per non prestare intera fede”.

Da questa sentenza l’ex sindaco Antonio Barra ne esce completamente distrutto dal punto di vista politico perché, oltre a quanto scritto, il Consiglio di Stato si sofferma anche sul suo ruolo di architetto e quindi tecnico firmatario di diverse concessioni edilizie erogate proprio nei periodi in cui egli ricopriva cariche elettive e per di più alcune concessioni elargite a persone vicine, familiari o attigui alla criminalità organizzata, non di meno anche a suoi parenti diretti.

Determinante nello scioglimento è stato anche il ruolo che l’ex sindaco Antonio Barra avrebbe avuto circa la mancata applicazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale), lasciando così la città sprovvista di uno strumento così determinante dal punto di vista delle concessioni edilizie, al punto tale da continuare a fare riferimento ad una legge approvata nel 1978 la cui applicazione lascia ampissimi margini di incertezza ed è fonte di arbitri nel rilascio dei titoli edilizi. Secondo quanto scritto nella sentenza: “L’inerzia nell’ambito della programmazione territoriale ha precostituito una voluta condizione favorevole alle speculazioni edilizie, attraverso il rilascio di illegittimi titoli concessori, in un settore di primario interesse per le organizzazioni criminali, favorendo nel contempo indiscriminati aumenti di volumi edificabili nel territorio”.

La sentenza del Consiglio di Stato smentisce anche altre obiezioni sollevate dalla difesa dell’ex sindaco e di alcuni consiglieri di maggioranza, tra le quali quella dell’affidamento di un centro sportivo sul territorio ad alcuni parenti di esponenti camorristici. Infatti si legge nella sentenza: “Le censure non meritano accoglimento perché risulta, al contrario, che il dott. -OMISSIS-, responsabile pro tempore del Settore Politiche Sociali e Sport e avente legami di parentela – come si è già visto – con la cosca egemone, ha affidato la struttura, mediante un atto di concessione che, però, non prevede alcun corrispettivo (ed è, dunque, assimilabile nella sostanza ad un contratto di comodato d’uso gratuito), a -OMISSIS–OMISSIS-, legata al clan -OMISSIS-, la quale per due anni ha utilizzato il centro con il benestare della disciolta amministrazione comunale e senza alcun introito per le casse comunali. Vicenda, questa, che mostra una sinistra consonanza – come rileva la relazione prefettizia (p. 12) – con l’affidamento della gestione dello stesso centro, nel 2005, ad un consorzio legato alle cosche locali, affidamento che già nel 2005 aveva condotto, insieme ad altri fatti sintomatici, allo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L.

Insomma l’amministrazione Barra ne esce definitivamente con le ossa rotta e segna un triste periodo politico nella storia crispanese. Un momento buio che molto presto i cittadini devono dimenticare e contestualmente porre rimedio, per il bene proprio e della propria comunità. Chi avrà intenzione di rappresentare il popolo crispanese deve fare ammenda di quanto riportato nelle varie documentazioni (relazioni prefettizie e sentenze TAR e Consiglio di Stato) poiché qualsiasi personaggio, affine o parente riportato e trascritto collegato a fatti simili o ridondanti potranno essere motivo di ulteriori scioglimenti.

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